Cittadinanza - Dichiarazioni concernenti l’acquisto della cittadinanza
La cittadinanza è l'appartenenza del singolo a una società organizzata a Stato.
L'acquisto della cittadinanza italiana può essere automatico verificandosi determinate condizioni previste dalla legge o subordinato a domanda dell'interessato o a dichiarazione con la quale manifesta la propria volontà qualora sussistano determinati requisiti.
La cittadinanza si acquista:
- automaticamente:
- per filiazione è cittadino italiano infatti il figlio di padre o madre italiani;
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazionedurante la minore età;
- per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti apolidi o se i genitori stranieri appartengono ad uno Stato la cui legge non prevede la trasmissione della loro cittadinanza o se il minore viene rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- per adozione durante la minore età;
- nel caso di minori il cui genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana se al momento del verificarsi dell'evento sono con lui conviventi.
- in seguito a domanda o a manifestazione di volontà;
- per naturalizzazione a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica previa domanda al Prefetto competente dopo dieci anni di residenza ed in possesso di determinati requisiti per i quali si consiglia gli interessati di rivolgersi agli uffici della prefettura. In casi particolari sono previste abbreviazioni alla residenza decennale e precisamente:
- tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- quattro anni per i cittadini comunitari dell'Unione Europea;
- cinque anni per gli apolidi ed i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.
- per matrimonio con cittadino/a italiano/a;
- a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'Interno previa domanda al Prefetto competente dopo un periodo successivo al matrimonio di almeno sei mesi di residenza legale in Italia o al Consolato Italiano all'estero dopo tre anni se residenti all'estero sempre in possesso di determinati requisiti tra cui: l'iscrizione o trascrizione del matrimonio sui registri dello Stato Civile in Italia.
- per beneficio di legge:
In seguito a manifestazione di volontà espressa al momento opportuno dall'interessato che si trova in determinate condizioni stabilite dalla legge e con accertamento effettuato dalla competente autorità quale il Sindaco o il Console italiano all'estero o al Ministero dell'Interno a seconda dei casi.
Tale possibilità sussiste:
- per i discendenti in linea retta (fino al 2° grado) di cittadini italiani se:
- prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano
- assumono un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero
- al momento del raggiungimento della maggiore età risiedono legalmente almeno da due anni in Italia
- per lo straniero nato in Italia e che vi abbia sempre risieduto sino al raggiungimento della maggiore età
- Per dichiarazioni da prestare all'Ufficio dello Stato Civile il requisito richiesto inoltre è la residenza nel Comune di Galtellì.
- per i discendenti in linea retta (fino al 2° grado) di cittadini italiani se:
- si possono inoltre rendere le dichiarazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana:
- ai sensi della L. 14.12.2000 n.379 alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;
- ai sensi della L. 08.03.2006 n.124 ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ed ai loro discendenti.
Requisiti
Costi
-Normativa
- L. 5.2.1992 n. 91
- L. 14.12.2000 n.379
- L. 08.03.2006 n.124
- D.P.R. 12.10.1993 n. 572
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 - ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15/5/1997″
Documenti da presentare
Vista la complessità della materia per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare bisogna rivolgersi alla Prefettura o all'Ufficio dello Stato Civile ove competente a ricevere le dichiarazioni.
Termini per la presentazione
Il termine per le eventuali dichiarazioni da rendere è disciplinato dalla Legge in maniera diversa a seconda del caso.