Soggiorno permanente di cittadino straniero in Italia - Richiesta di rilascio dell’attestato
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale, acquisisce il diritto di soggiorno permanente.
Tale titolo esonera l'interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo 30/07 per il riconoscimento del diritto di soggiorno ma, l'assenza dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi comporta la perdita del diritto.
La richiesta dell'attestazione di diritto di soggiorno permanente, deve essere presentata dal cittadino comunitario al Comune di residenza e deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la maturazione del diritto
Con circolare dd. 18.7.07, il Ministero dell'Interno ha indicato che, ai fini del calcolo dei 5 anni, si considera come data di decorrenza la data di inizio validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall'interessato, il quale, se in corso di validità è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.
Qualora il precedente titolo di soggiorno risulti scaduto, la sussistenza delle condizioni, analoghe a quelle necessarie per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio dell'attestato di soggiorno, deve essere dimostrata dal richiedente attraverso l'esibizione di idonea documentazione.
Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno se:
- temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio;
- cittadino che dopo un anno di attività lavorativa nel territorio nazionale di trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed è iscritto presso il centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione ex art. 2 c.1 del d.Leg.vo 181/2000 che attesti l'immediata disponibilità all'impiego.
- Cittadino in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore all'anno o si è travato in stato di disoccupazione involontaria nei primi 12 mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il centro per l'impiego o abbia reso apposita dichiarazione di disponibilità all'impiego;
- cittadino che segue un corso di formazione professionale.
I cittadini dei paesi neocomunitari (Bulgaria e Romania), relativamente all'accesso al mercato del lavoro sono attualmente soggetti da un regime transitorio che durerà fino al 1.1.08 - ovvero, non ci sono particolari condizioni per chi lavora nei settori agricolo, turistico alberghiero, di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato.
Per gli altri settori è necessario il possesso del nulla osta dello Sportello unico dell'immigrazione.